ART. 1 COSTITUZIONE
E’ costituita l’Associazione senza scopo di lucro denominata “ASSONANZA”.
Essa ha durata illimitata, fatte salve le cause di estinzione di cui
all’art.27 cod.civ. e le disposizioni dell’art.14 del presente Statuto.
ART. 2 SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
1. Coordinare e associare le scuole di musica a livello
regionale, per diventare punto di riferimento per la P. A. , le
Fondazioni e le Associazioni Culturali e scolastiche presenti sul
territorio.
2. Sviluppare l’attività di formazione e aggiornamento didattico
dei docenti anche attraverso la produzione di strumenti e sussidi
didattici.
3. Mettere in rete tra le scuole associate, anche attraverso le nuove tecnologie, le esperienze didattiche e gestionali.
4. Fornire consulenza Amministrativa per le scuole.
5. Attivare iniziative volte al reperimento di risorse economiche da Enti pubblici e privati.
6. Gestire le risorse attraverso apposito regolamento.
7. Stipulare convenzioni con la regione Emilia Romagna e con gli Enti Locali.
8. Definire i gradi minimi di apprendimento per tendere ad una uniformità didattica delle scuole aderenti all’Associazione.
9. Proporre e partecipare a progetti didattici di qualificazione
musicale e di formazione anche a dimensione Europea ed Internazionale.
10. Organizzare e produrre eventi artistici.
ART. 3 SEDE
L’Associazione ha sede legale in Mirandola, in via Fermi N 3.
L’ubicazione degli organi dell’Associazione è individuata anche in
locali e luoghi diversi da quelli della sede legale.
ART. 4 SOCI DELL’ASSOCIAZIONE ED ADESIONE
1. Possono essere soci dell’Associazione le Scuole o Istituzioni
costituite o riconosciute dalla P.A. e le Associazioni culturali
legalmente costituite senza scopo di lucro , che si riconoscono negli
scopi perseguiti dall’Associazione e concorrono per il perseguimento
degli stessi. Sono previsti i seguenti tipi di soci: - fondatori;
-ordinari. Sono soci fondatori quei soggetti che hanno fondato
l’associazione, sottoscrivendo l’atto costitutivo. Sono soci ordinari
quei soggetti che sono successivamente entrati a far parte
dell’Associazione, condividendone le finalità.
L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria ed impegna gli
aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo
le specifiche competenze previste dalle norme statutarie.
2. I soci versano un contributo annuo nella misura determinata
con deliberazione del Consiglio Direttivo o nella maggiore misura
determinata dal socio stesso e hanno diritto di voto in Assemblea.
Sulla esclusione del Socio, determinata da gravi motivi, delibera
l’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. L’esclusione
del socio dovrà essere deliberata dall’Assemblea nei confronti del
socio che:
a.
non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e delle
deliberazioni regolarmente adottate dagli organi dell’associazione;
b. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’associazione;
c. che arrechi danni gravi all’associazione;
d.
che senza alcun giustificato motivo si renda indisponibile a versare la
quota contributiva annua, secondo quanto stabilito e determinato dal
consiglio direttivo.
La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta
alcun diritto sul patrimonio dell’associazione, ne’ rimborsi, ne’
corrispettivi ad alcun titolo.
Il socio che intende recedere dall’Associazione deve comunicare per
iscritto il suo proposito al Consiglio Direttivo, il quale ne prenderà
atto nel primo Consiglio utile. Il recesso diviene operante al momento
della presa d’atto da parte del Consiglio Direttivo.
E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
3. La domanda di adesione deve essere indirizzata al Consiglio
Direttivo, che dispone in merito in occasione della prima seduta utile.
ART. 5 QUOTE ASSOCIATIVE
Il Consiglio Direttivo determina all’inizio di ogni esercizio
finanziario la misura delle quote associative annue o dei servizi
sostitutivi dovuti dai Soci sulla base dei programmi delle attività
elaborati dal Consiglio, fissando contestualmente anche il termine per
la loro erogazione.
ART. 6 PATRIMONIO
1. Al conseguimento dei propri scopi l’Associazione provvede con
il patrimonio e con le dotazioni di gestione messe a disposizione dai
Soci fondatori e dai Soci sostenitori.
Il patrimonio è costituito:
a. dalle quote associative versate dagli associati;
b. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c. da contributi di amministrazioni pubbliche, enti, società, persone fisiche;
d. da qualunque liberalità che pervenisse all’associazione;
e. da entrate derivanti da attività commerciali marginali ed altre manifestazioni ed iniziative promosse dall’associazione;
f. dai beni acquistati con gli introiti di cui sopra;
g. dai beni di che vengono dati in omaggio all’associazione.
2. Il patrimonio non può essere suddiviso tra i soci né durante
la vita dell’Associazione, né dopo il suo scioglimento. In quest’ultimo
caso, i beni vengono devoluti in base a quanto previsto dall’art.31
cod.civ..
ART. 7 ESERCIZIO SOCIALE
I bilanci,
preventivo e consuntivo, vengono redatti dal Consiglio Direttivo e
proposti all’Assemblea dei soci per la definitiva approvazione.
Gli esercizi finanziari si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.
Entro il 31 marzo dev’essere predisposto il consuntivo e convocata
l’Assemblea ordinaria per le relative e definitive approvazioni.
Entro il 31 dicembre dev’essere predisposto e sottoposto
all’approvazione dell’Assemblea ordinaria il bilancio preventivo
relativo all’anno seguente.
ART. 8 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
a. l’Assemblea dei Soci
b. il Consiglio Direttivo
c. il Presidente
d. il Collegio dei Sindaci
ART. 9 ASSEMBLEA DEI SOCI- COMPOSIZIONE, COMPETENZE FUNZIONAMENTO
1. L’Assemblea è formata da tutti i Soci, sia fondatori che
ordinari. L’Assemblea è ordinaria e straordinaria. Gli enti, le
istituzioni e le società partecipano all’assemblea in persona del loro
legale rappresentante o di altro soggetto all’uopo delegato.
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si riunisce su
convocazione del Presidente. L’assemblea si convoca ogni qual volta il
Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la
metà dei soci o dai due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo,
che devono indicare gli argomenti da porre all’ordine del giorno.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in assenza di questi, dal Vice Presidente.
2. Sono di competenza dell’Assemblea:
a. la nomina (o sostituzione) dei componenti il Consiglio Direttivo;
b. la nomina ( o sostituzione) dei componenti il Collegio dei Sindaci;
c. l’approvazione del bilancio preventivo, del programma generale di attività e del conto consuntivo annuali;
d. quant’altro ad essa demandato dalla legge e dal presente statuto;
e. ogni modifica del presente Statuto;
f. lo scioglimento dell’Associazione.
3. Le assemblee ordinarie sono convocate entro il 31 marzo di
ogni anno per approvare il conto consuntivo, la situazione patrimoniale
e la relazione sull’attività culturale ed economica dell’Associazione
su proposta del Consiglio Direttivo ed entro il 31 dicembre per
approvare il bilancio preventivo. Ogni altra assemblea è da ritenersi
convocata in seduta straordinaria.
4. L’Assemblea si riunisce di norma nella sede dell’Associazione.
Ove
la riunione si tenga in luogo diverso, occorrerà darne comunicazione
nell’avviso di convocazione. Ogni socio può essere portatore di una
sola delega.
L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la
presenza di almeno 2/3 (in numero intero per difetto) dei Soci aventi
diritto; trascorsa un’ora da quella indicata nell’avviso di
convocazione, l’Assemblea si riterrà validamente riunita in seconda
convocazione ed in tal caso la seduta sarà valida qualunque sia il
numero degli intervenuti. L'Assemblea in cui si discuta la modifica del
presente Statuto o lo scioglimento dell’Associazione è validamente
costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza
di almeno i due terzi dei soci.
Le deliberazioni vengono assunte, in ogni caso, a maggioranza assoluta
dei votanti, non computandosi gli astenuti ai fini della maggioranza.
5. L’Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta
contenente l’ordine del giorno, diretta a ciascuno dei soci, almeno
sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza, fatti salvi i casi
d’urgenza, in cui il termine si riduce a tre giorni.
ART. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO
1. L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da
5 o 9 membri, su decisione dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo resta
in carica per 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Se nel corso del triennio uno dei consiglieri viene a cessare o si
dimette per una qualsivoglia ragione, si procederà alla surroga da
parte dell’Assemblea.
Il consigliere che non interviene a cinque sedute consecutive senza
giustificato motivo può essere dichiarato decaduto con decisione
dell’Assemblea e sostituito mediante il procedimento di surroga di cui
al punto precedente. Al consigliere, prima della pronuncia di
decadenza, viene assegnato un termine di quindici giorni per la
formulazione di eventuali controdeduzioni.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo
ritenga opportuno e, in ogni caso, una volta ogni tre mesi, o dai due
terzi dei componenti del Consiglio Direttivo stesso con
autoconvocazione, attraverso le modalità previste dall’ articolo 9,
comma 1.
Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide se vi intervengono almeno la metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Non sono previste indennità di carica per i Consiglieri, fatto salvo il rimborso delle spese.
ART. 11 IL CONSIGLIO DIRETTIVO- COMPETENZE
1. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per il
compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi
sociali.
Il Consiglio direttivo può attribuire ad alcuni dei suoi membri
determinati compiti e poteri in via continuativa per la gestione
ordinaria dell’Associazione, in particolare le cariche di segretario e
tesoriere.
2. Il Consiglio direttivo, in particolare, delibera:
a. le proposte di modifica allo Statuto dell’Associazione, da sottoporre all’Assemblea dei soci;
b. i programmi delle attività;
c. l’ammissione di nuovi soci;
d. l’acquisto, l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni su proposta del Presidente;
e. la proposta di bilancio di previsione, di conto consuntivo e
la situazione patrimoniale di fine anno da sottoporre, insieme alla
relazione economica dell’Associazione, all’Assemblea dei Soci per
l’approvazione;
f. i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
g. tutti gli atti che comportino variazione al patrimonio;
h. le modalità e i termini di versamento delle quote di associazione;
i. l’autorizzazione a stare in giudizio e la nomina dei difensori;
l. la misura della quota associativa o della fornitura di servizi sostitutivi;
m. l’ammontare delle indennità e dei compensi necessari per la retribuzione di attività svolte a favore dell’associazione;
n. tutte le questioni che non siano riservate alla competenza di altri organi.
3. Il consiglio direttivo si avvale, quale organismo
tecnico-consultivo di supporto, di un comitato scientifico per il
raggiungimento dei propri scopi, che sarà disciplinato da apposito
regolamento Inoltre si potrà avvalere di qualsiasi consulenza al fine
di raggiungere gli obbiettivi dell’associazione.
ART. 12 IL PRESIDENTE: NOMINA E COMPETENZE
1. Il Presidente dell’Associazione viene eletto fra i componenti
del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta. Il Presidente ha la
rappresentanza legale istituzionale, di fronte a terzi e in giudizio,
dell’Associazione.
Il Presidente nomina un Vice Presidente, scelto fra i membri del Consiglio Direttivo, con funzioni vicarie.
2. Il Presidente, e il Vice Presidente, quando opera in sostituzione del Presidente:
a. rappresenta legalmente l’Associazione in giudizio e nei rapporti con i terzi;
b. convoca e presiede il Consiglio Direttivo e provvede all’esecuzione delle deliberazioni;
c. sovrintende alla conservazione del patrimonio e
all’amministrazione e ordina le spese entro i limiti del bilancio di
previsione approvato.
3. Il Presidente e il Vice presidente restano in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo e possono essere riconfermati.
ART. 13 IL COLLEGIO DEI SINDACI
1. Il collegio Sindacale è costituito da due Sindaci effettivi e da uno supplente, nominati dall’Assemblea dei soci.
I Sindaci restano in carica tre anni e sono rieleggibili .
Non
possono essere nominati membri del Collegio Sindacale i componenti
dell’assemblea dei soci, ne’ del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Ai Sindaci è affidato il compito della revisione amministrativa e
contabile dell’Associazione, che essi dovranno eseguire mediante
l’esame dei bilanci.
Essi potranno altresì effettuare ispezioni , sia collettivamente che
separatamente; tuttavia, per i rapporti con l’Associazione, le loro
comunicazioni dovranno avere forma collegiale.
2. Il Collegio Sindacale redige la sua relazione al bilancio
consuntivo ed alla situazione patrimoniale di fine anno da presentare
all’Assemblea dei Soci.
I Sindaci hanno la facoltà di partecipare senza diritto di voto alle adunanze del Consiglio Direttivo.
ART. 14 ESTINZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
1. L’Associazione si estingue quando lo scopo della stessa è divenuto impossibile.
L’impossibilità del raggiungimento dello scopo dovrà essere
precisamente accertato con deliberazione del Consiglio Direttivo, la
quale dovrà essere portata all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
Dichiarata l’estinzione dell’Associazione da parte di almeno i 3/4 (in
numero intero per difetto) dei membri facenti parte dell’Assemblea, tre
soci designati dall’Assemblea procederanno all’incameramento dei
crediti, al pagamento dei debiti e alla devoluzione del patrimonio.
2. In caso di scioglimento anticipato o estinzione
dell’Associazione, le disponibilità finanziarie e gli eventuali beni
immobiliari dell’Associazione verranno devoluti a enti o istituzioni
designati dall’ Assemblea dei Soci.
ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non
previsto nel presente atto si fa riferimento al codice civile e alle
vigenti disposizioni legislative in materia.