AssonanzA

Statuto

ART. 1 COSTITUZIONE

E’ costituita l’Associazione senza scopo di lucro denominata “ASSONANZA”. Essa ha durata illimitata, fatte salve le cause di estinzione di cui all’art.27 cod.civ. e le disposizioni dell’art.14 del presente Statuto.

ART. 2 SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

1. Coordinare e associare le scuole di musica a livello regionale, per diventare punto di riferimento per la P. A. , le Fondazioni e le Associazioni Culturali e scolastiche presenti sul territorio.

2. Sviluppare l’attività di formazione e aggiornamento didattico dei docenti anche attraverso la produzione di strumenti e sussidi didattici.

3. Mettere in rete tra le scuole associate, anche attraverso le nuove tecnologie, le esperienze didattiche e gestionali.

4. Fornire consulenza Amministrativa per le scuole.

5. Attivare iniziative volte al reperimento di risorse economiche da Enti pubblici e privati.

6. Gestire le risorse attraverso apposito regolamento.

7. Stipulare convenzioni con la regione Emilia Romagna e con gli Enti Locali.

8. Definire i gradi minimi di apprendimento per tendere ad una uniformità didattica delle scuole aderenti all’Associazione.

9. Proporre e partecipare a progetti didattici di qualificazione musicale e di formazione anche a dimensione Europea ed Internazionale.

10. Organizzare e produrre eventi artistici.

ART. 3 SEDE

L’Associazione ha sede legale in Mirandola, in via Fermi N 3. L’ubicazione degli organi dell’Associazione è individuata anche in locali e luoghi diversi da quelli della sede legale.

ART. 4 SOCI DELL’ASSOCIAZIONE ED ADESIONE

1. Possono essere soci dell’Associazione le Scuole o Istituzioni costituite o riconosciute dalla P.A. e le Associazioni culturali legalmente costituite senza scopo di lucro , che si riconoscono negli scopi perseguiti dall’Associazione e concorrono per il perseguimento degli stessi. Sono previsti i seguenti tipi di soci: - fondatori; -ordinari. Sono soci fondatori quei soggetti che hanno fondato l’associazione, sottoscrivendo l’atto costitutivo. Sono soci ordinari quei soggetti che sono successivamente entrati a far parte dell’Associazione, condividendone le finalità.
L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria ed impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie.

2. I soci versano un contributo annuo nella misura determinata con deliberazione del Consiglio Direttivo o nella maggiore misura determinata dal socio stesso e hanno diritto di voto in Assemblea.
Sulla esclusione del Socio, determinata da gravi motivi, delibera l’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. L’esclusione del socio dovrà essere deliberata dall’Assemblea nei confronti del socio che:
a. non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi dell’associazione;
b. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’associazione;
c. che arrechi danni gravi all’associazione;
d. che senza alcun giustificato motivo si renda indisponibile a versare la quota contributiva annua, secondo quanto stabilito e determinato dal consiglio direttivo.
La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell’associazione, ne’ rimborsi, ne’ corrispettivi ad alcun titolo.
Il socio che intende recedere dall’Associazione deve comunicare per iscritto il suo proposito al Consiglio Direttivo, il quale ne prenderà atto nel primo Consiglio utile. Il recesso diviene operante al momento della presa d’atto da parte del Consiglio Direttivo.
E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3. La domanda di adesione deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo, che dispone in merito in occasione della prima seduta utile.

ART. 5 QUOTE ASSOCIATIVE

Il Consiglio Direttivo determina all’inizio di ogni esercizio finanziario la misura delle quote associative annue o dei servizi sostitutivi dovuti dai Soci sulla base dei programmi delle attività elaborati dal Consiglio, fissando contestualmente anche il termine per la loro erogazione.

ART. 6 PATRIMONIO

1. Al conseguimento dei propri scopi l’Associazione provvede con il patrimonio e con le dotazioni di gestione messe a disposizione dai Soci fondatori e dai Soci sostenitori.
Il patrimonio è costituito:
a. dalle quote associative versate dagli associati;
b. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c. da contributi di amministrazioni pubbliche, enti, società, persone fisiche;
d. da qualunque liberalità che pervenisse all’associazione;
e. da entrate derivanti da attività commerciali marginali ed altre manifestazioni ed iniziative promosse dall’associazione;
f. dai beni acquistati con gli introiti di cui sopra;
g. dai beni di che vengono dati in omaggio all’associazione.

2. Il patrimonio non può essere suddiviso tra i soci né durante la vita dell’Associazione, né dopo il suo scioglimento. In quest’ultimo caso, i beni vengono devoluti in base a quanto previsto dall’art.31 cod.civ..

ART. 7 ESERCIZIO SOCIALE

I bilanci, preventivo e consuntivo, vengono redatti dal Consiglio Direttivo e proposti all’Assemblea dei soci per la definitiva approvazione.
Gli esercizi finanziari si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.
Entro il 31 marzo dev’essere predisposto il consuntivo e convocata l’Assemblea ordinaria per le relative e definitive approvazioni.
Entro il 31 dicembre dev’essere predisposto e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea ordinaria il bilancio preventivo relativo all’anno seguente.

ART. 8 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:
a. l’Assemblea dei Soci
b. il Consiglio Direttivo
c. il Presidente
d. il Collegio dei Sindaci

ART. 9 ASSEMBLEA DEI SOCI- COMPOSIZIONE, COMPETENZE FUNZIONAMENTO

1. L’Assemblea è formata da tutti i Soci, sia fondatori che ordinari. L’Assemblea è ordinaria e straordinaria. Gli enti, le istituzioni e le società partecipano all’assemblea in persona del loro legale rappresentante o di altro soggetto all’uopo delegato. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si riunisce su convocazione del Presidente. L’assemblea si convoca ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei soci o dai due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo, che devono indicare gli argomenti da porre all’ordine del giorno.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in assenza di questi, dal Vice Presidente.

2. Sono di competenza dell’Assemblea:
a. la nomina (o sostituzione) dei componenti il Consiglio Direttivo;
b. la nomina ( o sostituzione) dei componenti il Collegio dei Sindaci;
c. l’approvazione del bilancio preventivo, del programma generale di attività e del conto consuntivo annuali;
d. quant’altro ad essa demandato dalla legge e dal presente statuto;
e. ogni modifica del presente Statuto;
f. lo scioglimento dell’Associazione.

3. Le assemblee ordinarie sono convocate entro il 31 marzo di ogni anno per approvare il conto consuntivo, la situazione patrimoniale e la relazione sull’attività culturale ed economica dell’Associazione su proposta del Consiglio Direttivo ed entro il 31 dicembre per approvare il bilancio preventivo. Ogni altra assemblea è da ritenersi convocata in seduta straordinaria.

4. L’Assemblea si riunisce di norma nella sede dell’Associazione.
Ove la riunione si tenga in luogo diverso, occorrerà darne comunicazione nell’avviso di convocazione. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.
L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 (in numero intero per difetto) dei Soci aventi diritto; trascorsa un’ora da quella indicata nell’avviso di convocazione, l’Assemblea si riterrà validamente riunita in seconda convocazione ed in tal caso la seduta sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea in cui si discuta la modifica del presente Statuto o lo scioglimento dell’Associazione è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno i due terzi dei soci.
Le deliberazioni vengono assunte, in ogni caso, a maggioranza assoluta dei votanti, non computandosi gli astenuti ai fini della maggioranza.

5. L’Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta contenente l’ordine del giorno, diretta a ciascuno dei soci, almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza, fatti salvi i casi d’urgenza, in cui il termine si riduce a tre giorni.

ART. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da 5 o 9 membri, su decisione dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo resta in carica per 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Se nel corso del triennio uno dei consiglieri viene a cessare o si dimette per una qualsivoglia ragione, si procederà alla surroga da parte dell’Assemblea.
Il consigliere che non interviene a cinque sedute consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto con decisione dell’Assemblea e sostituito mediante il procedimento di surroga di cui al punto precedente. Al consigliere, prima della pronuncia di decadenza, viene assegnato un termine di quindici giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

2. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno e, in ogni caso, una volta ogni tre mesi, o dai due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo stesso con autoconvocazione, attraverso le modalità previste dall’ articolo 9, comma 1.
Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide se vi intervengono almeno la metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Non sono previste indennità di carica per i Consiglieri, fatto salvo il rimborso delle spese.

ART. 11 IL CONSIGLIO DIRETTIVO- COMPETENZE

1. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.
Il Consiglio direttivo può attribuire ad alcuni dei suoi membri determinati compiti e poteri in via continuativa per la gestione ordinaria dell’Associazione, in particolare le cariche di segretario e tesoriere.

2. Il Consiglio direttivo, in particolare, delibera:
a. le proposte di modifica allo Statuto dell’Associazione, da sottoporre all’Assemblea dei soci;
b. i programmi delle attività;
c. l’ammissione di nuovi soci;
d. l’acquisto, l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni su proposta del Presidente;
e. la proposta di bilancio di previsione, di conto consuntivo e la situazione patrimoniale di fine anno da sottoporre, insieme alla relazione economica dell’Associazione, all’Assemblea dei Soci per l’approvazione;
f. i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
g. tutti gli atti che comportino variazione al patrimonio;
h. le modalità e i termini di versamento delle quote di associazione;
i. l’autorizzazione a stare in giudizio e la nomina dei difensori;
l. la misura della quota associativa o della fornitura di servizi sostitutivi;
m. l’ammontare delle indennità e dei compensi necessari per la retribuzione di attività svolte a favore dell’associazione;
n. tutte le questioni che non siano riservate alla competenza di altri organi.

3. Il consiglio direttivo si avvale, quale organismo tecnico-consultivo di supporto, di un comitato scientifico per il raggiungimento dei propri scopi, che sarà disciplinato da apposito regolamento Inoltre si potrà avvalere di qualsiasi consulenza al fine di raggiungere gli obbiettivi dell’associazione.

ART. 12 IL PRESIDENTE: NOMINA E COMPETENZE

1. Il Presidente dell’Associazione viene eletto fra i componenti del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta. Il Presidente ha la rappresentanza legale istituzionale, di fronte a terzi e in giudizio, dell’Associazione.
Il Presidente nomina un Vice Presidente, scelto fra i membri del Consiglio Direttivo, con funzioni vicarie.

2. Il Presidente, e il Vice Presidente, quando opera in sostituzione del Presidente:
a. rappresenta legalmente l’Associazione in giudizio e nei rapporti con i terzi;
b. convoca e presiede il Consiglio Direttivo e provvede all’esecuzione delle deliberazioni;
c. sovrintende alla conservazione del patrimonio e all’amministrazione e ordina le spese entro i limiti del bilancio di previsione approvato.

3. Il Presidente e il Vice presidente restano in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo e possono essere riconfermati.

ART. 13 IL COLLEGIO DEI SINDACI

1. Il collegio Sindacale è costituito da due Sindaci effettivi e da uno supplente, nominati dall’Assemblea dei soci.
I Sindaci restano in carica tre anni e sono rieleggibili .
Non possono essere nominati membri del Collegio Sindacale i componenti dell’assemblea dei soci, ne’ del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Ai Sindaci è affidato il compito della revisione amministrativa e contabile dell’Associazione, che essi dovranno eseguire mediante l’esame dei bilanci.
Essi potranno altresì effettuare ispezioni , sia collettivamente che separatamente; tuttavia, per i rapporti con l’Associazione, le loro comunicazioni dovranno avere forma collegiale.

2. Il Collegio Sindacale redige la sua relazione al bilancio consuntivo ed alla situazione patrimoniale di fine anno da presentare all’Assemblea dei Soci.
I Sindaci hanno la facoltà di partecipare senza diritto di voto alle adunanze del Consiglio Direttivo.

ART. 14 ESTINZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

1. L’Associazione si estingue quando lo scopo della stessa è divenuto impossibile.
L’impossibilità del raggiungimento dello scopo dovrà essere precisamente accertato con deliberazione del Consiglio Direttivo, la quale dovrà essere portata all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
Dichiarata l’estinzione dell’Associazione da parte di almeno i 3/4 (in numero intero per difetto) dei membri facenti parte dell’Assemblea, tre soci designati dall’Assemblea procederanno all’incameramento dei crediti, al pagamento dei debiti e alla devoluzione del patrimonio.

2. In caso di scioglimento anticipato o estinzione dell’Associazione, le disponibilità finanziarie e gli eventuali beni immobiliari dell’Associazione verranno devoluti a enti o istituzioni designati dall’ Assemblea dei Soci.

ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento al codice civile e alle vigenti disposizioni legislative in materia.