AssonanzA

Iniziativa parlamentare della Senatrice Soliani

Atto Senato n. 278
XV Legislatura
 
Disposizioni per il riconoscimento delle scuole di formazione musicale, la loro valorizzazione e l' integrazione con il sistema scolastico

Iter
9 giugno 2006:
assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari S.278 assegnato (non ancora iniziato l'esame) 9 giugno 2006


Iniziativa Parlamentare
Albertina Soliani (Ulivo)
Cofirmatari;

Giuseppe Scalera (Ulivo) (aggiunge firma in data 13 dicembre 2006)
Silvana Amati (Ulivo) (aggiunge firma in data 25 luglio 2006)
Mario Baldassarri (AN) (aggiunge firma in data 25 luglio 2006)
Paola Binetti (Ulivo) (aggiunge firma in data 25 luglio 2006)
Alfredo Biondi (FI) (aggiunge firma in data 25 luglio 2006)
Lidia Brisca Menapace (RC-SE) (aggiunge firma in data 25 luglio 2006)
Guido Calvi (Ulivo) (aggiunge firma in data 25 luglio 2006)
Anna Maria Carloni (Ulivo) (aggiunge firma in data 25 luglio 2006)
Valerio Carrara (FI) (aggiunge firma in data 25 luglio 2006)
Rosario Giorgio Costa (FI) (aggiunge firma in data 25 luglio 2006)
Stefano Cusumano (Misto, Pop-Udeur) (aggiunge firma in data 25 luglio 2006)
Loredana De Petris (IU-Verdi-Com) (aggiunge firma in data 25 luglio 2006)
Anna Donati (IU-Verdi-Com) (aggiunge firma in data 25 luglio 2006)
Carlo Fontana (Ulivo) (aggiunge firma in data 25 luglio 2006)
Vittoria Franco (Ulivo) (aggiunge firma in data 25 luglio 2006)
Fabio Giambrone (Misto, IdV) (aggiunge firma in data 25 luglio 2006)
Salvatore Ladu (Ulivo) (aggiunge firma in data 25 luglio 2006)
Rita Levi-Montalcini (Misto) (aggiunge firma in data 25 luglio 2006)
Stefano Losurdo (AN) (aggiunge firma in data 25 luglio 2006)
Antonio Maccanico (Ulivo) (aggiunge firma in data 25 luglio 2006)
Luigi Malabarba (RC-SE) (aggiunge firma in data 25 luglio 2006)
Roberto Manzione (Ulivo) (aggiunge firma in data 25 luglio 2006)
Vidmer Mercatali (Ulivo) (aggiunge firma in data 25 luglio 2006)
Claudio Molinari (Aut) (aggiunge firma in data 25 luglio 2006)
Antonino Papania (Ulivo) (aggiunge firma in data 25 luglio 2006)
Giorgio Pasetto (Ulivo) (aggiunge firma in data 25 luglio 2006)
Tiziano Treu (Ulivo) (aggiunge firma in data 25 luglio 2006)
Giovanni Battaglia (Ulivo) (aggiunge firma in data 26 luglio 2006)
Sergio De Gregorio (Misto, IdV) (aggiunge firma in data 28 luglio 2006)
Paolo Brutti (Ulivo) (aggiunge firma in data 9 novembre 2006)



SENATO DELLA REPUBBLICA


———– XV LEGISLATURA ———–
N. 278



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice SOLIANI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2006
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Disposizioni per il riconoscimento delle scuole di formazione musicale, la loro valorizzazione e l’integrazione con il sistema scolastico
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Onorevoli Senatori. – La musica, con i suoi valori universali, che superano le barriere geografiche, linguistiche, sociali e del tempo, è un elemento importantissimo nella costruzione della società di domani. Il linguaggio musicale, con il suo vasto patrimonio proveniente dalle diverse aree geografiche e culturali, risulta forse il mezzo più adeguato a creare armonia fra realtà lontane. La scoperta delle differenze e delle peculiarità delle tradizioni musicali esercita una spinta determinante all’integrazione culturale, al rispetto di etnie, tradizioni e culture diverse.
Lo studio delle realizzazioni artistiche della cultura attuale e di culture lontane nel tempo e nello spazio consente un confronto con la molteplicità e promuove il senso dell’identità e della differenza, a livello individuale e collettivo. Inoltre, la musica e la sua evoluzione linguistica hanno avuto, e continuano ad avere, nel loro divenire, importanti rapporti anche formativi con le discipline letterarie, scientifiche e storiche. L’educazione musicale richiede quindi, vista la sua peculiare natura, una adeguata condizione metodologica di interdisciplinarietà, in quanto si pone in costante rapporto con l’insieme dei campi del sapere. Nonostante questa diffusa consapevolezza, tuttavia, lo studio musicale in Italia si è sviluppato in condizioni di separatezza dagli altri filoni formativi, creando in questo modo una distanza anche «fisica» e «logistica» dall’offerta formativa scolastica; si è assistito allo sviluppo di una serie di luoghi frammentari, posti al di fuori del quadro istituzionale e scolastico, in cui viene organizzata l’esperienza musicale e progettato lo studio della musica.
L’assenza di qualsiasi tipo di normativa ha prodotto una miriade di esperienze «scolastiche» basate su modelli di organizzazione diversi e anche molto distanti tra loro nella concezione fondante. Il presente disegno di legge si pone come obiettivo il riconoscimento e la valorizzazione di una organica formazione musicale di base capillarmente diffusa sul territorio, che ha la finalità di contribuire allo sviluppo e alla formazione della cultura e della sensibilità musicale delle nuove generazioni e degli adulti, nell’ambito del progetto complessivo di formazione della persona. Tenendo inoltre presente che l’Europa ha un vasto patrimonio di civiltà, di arte e di cultura che vanta radici antiche e all’interno del quale la musica è non solo parte integrante, ma uno dei linguaggi fondamentali che contribuiscono alla formazione culturale, il disegno di legge pone fra gli obiettivi la valorizzazione e la crescita della cultura musicale dell’Europa e lo sviluppo e l’integrazione attraverso la musica della società multiculturale.
Il disegno di legge in esame si propone altresì di favorire l’integrazione delle scuole di formazione musicale nel sistema dell’istruzione scolastica, attraverso apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche autonome.
Altrettanto qualificante è l’introduzione, nel testo legislativo, di specifici requisiti per le scuole di formazione musicale, nonché di standard minimi di qualità ai quali le scuole di formazione musicale si devono attenere al fine di garantire una adeguata, qualificata ed omogenea offerta formativa.
Vista l’importanza della musica, quale attività non solo ricreativa ma anche formativa, il disegno di legge si preoccupa di contribuire all’alfabetizzazione musicale non solo delle nuove generazioni, ma altresì degli adulti che devono essere messi in condizione di partecipare ad adeguati programmi di formazione musicale organizzati nell’ambito di un apposito accordo quadro sancito fra il Ministero dell’istruzione, le regioni, le province autonome, i comuni, le comunità montane.

DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità)


1. La Repubblica, nell’ambito delle finalità di indirizzo per la formazione della persona e delle peculiari esigenze di promozione della alfabetizzazione musicale, riconosce la necessità di una organica formazione musicale di base capillarmente diffusa sul territorio, orientata a contribuire allo sviluppo della cultura e della sensibilità musicale delle nuove generazioni e degli adulti.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite avendo riguardo anche:
a) alla esperienza di altri Paesi dell’Unione europea, con l’obiettivo di concorrere alla valorizzazione e alla crescita della cultura musicale dell’Europa;
b) alle esigenze di sviluppo e integrazione della società multiculturale.


Art. 2.
(Scuole di formazione musicale)
1. Lo Stato e le regioni, ciascuno nell’esercizio delle proprie competenze, riconoscono la funzione formativa delle scuole di formazione musicale, che promuovono principalmente l’apprendimento e la diffusione della cultura musicale, mediante una proposta didattica aperta e pluralista, capace di rivolgersi ad una utenza eterogenea, e attraverso la ricerca e l’attuazione di metodologie per l’insegnamento del linguaggio musicale.
2. Lo Stato e le regioni favoriscono altresì l’integrazione delle scuole di formazione musicale nel sistema dell’istruzione pubblica attraverso apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche anche per la realizzazione di specifici progetti formativi integrati.
3. Le scuole di formazione musicale non sono abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.


Art. 3.
(Linee guida)
1. In particolare, le scuole di formazione musicale:
a) dispongono di personale in numero adeguato e qualificato a garantire obiettivi di efficienza ed efficacia;
b) dispongono di strutture adeguate a garantire un costante aggiornamento delle metodologie didattiche;
c) garantiscono un percorso formativo differenziato ed adeguato alle diverse attitudini degli allievi e alle specificità delle singole materie;
d) documentano in modo costante e organico l’intera attività didattica, favorendo la programmazione collegiale dell’attività didattica e la sua verifica.

2. Al fine di garantire una adeguata, qualificata e omogenea offerta formativa si individuano a livello nazionale i requisiti minimi di qualità ai quali le scuole di formazione musicale si attengono, in ordine agli aspetti didattici, organizzativi ed istituzionali, nonché agli specifici crediti formativi.
3. Ai fini della definizione degli standard di qualità di cui al comma 2 è istituita presso il Ministero dell’istruzione una apposita Commissione tecnica, nominata con decreto del Ministro dell’istruzione e composta da: un dirigente del Ministero dell’istruzione, un docente dei Conservatori di musica, un pedagogista, tre rappresentanti scelti tra il personale delle scuole di musica, dei quali uno scelto tra le scuole di musica del nord Italia, uno scelto tra le scuole di musica del centro Italia, uno scelto tra le scuole di musica del Mezzogiorno d’Italia e delle isole; un rappresentante dell’Associazione nazionale comuni d’Italia (ANCI), un rappresentante dell’Unione delle province d’Italia (UPI) e un rappresentante dell’Unione nazionale delle Comunità enti montani (UNCEM) scelti fra personalità con provata esperienza nel campo dell’educazione musicale.
4. La Commissione tecnica di cui al comma 3, entro dodici mesi dal suo insediamento, fornisce la descrizione degli standard minimi di qualità e la definizione dei crediti formativi ai quali le scuole di formazione musicale si attengono per ottenere il riconoscimento presso le Direzioni scolastiche regionali, valutate le esperienze di progettazione autonoma e di innovazione presenti sul territorio nazionale.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è concluso un apposito accordo quadro fra il Ministero dell’istruzione, le regioni e le province autonome in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire, nell’ambito delle scuole di formazione musicale, lo sviluppo di adeguati programmi di formazione musicale destinati alla generalità della popolazione.


Art. 4.
(Convenzioni fra le scuole di formazione musicale e le istituzioni scolastiche)
1. Le istituzioni scolastiche, dalla scuola d’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado, nell’esercizio della loro autonomia, nonché i Centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti (CTP), possono stipulare con le scuole di formazione musicale convenzioni al fine di concorrere allo sviluppo e alla formazione musicale degli allievi.
2. Gli Uffici scolastici regionali redigono, previa verifica degli standard minimi qualitativi di cui all’articolo 3, comma 4, un elenco delle scuole di formazione musicale con le quali possono essere stipulate le convenzioni di cui al comma 1.


Art. 5.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge si provvede, nel limite di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.