Atto Senato n. 278
XV Legislatura
Disposizioni per il
riconoscimento delle scuole di formazione musicale, la loro valorizzazione e l'
integrazione con il sistema scolastico
Iter
9 giugno 2006: assegnato (non ancora iniziato l'esame)
Successione delle letture
parlamentari S.278 assegnato (non ancora iniziato l'esame) 9
giugno 2006

Iniziativa Parlamentare
Albertina
Soliani (Ulivo)
Cofirmatari;
Giuseppe
Scalera (Ulivo)
(aggiunge firma in data 13 dicembre 2006)
Silvana
Amati (Ulivo)
(aggiunge firma in data 25 luglio 2006)
Mario
Baldassarri (AN)
(aggiunge firma in data 25 luglio 2006)
Paola
Binetti (Ulivo)
(aggiunge firma in data 25 luglio 2006)
Alfredo
Biondi (FI)
(aggiunge firma in data 25 luglio 2006)
Lidia
Brisca Menapace (RC-SE)
(aggiunge firma in data 25 luglio 2006)
Guido
Calvi (Ulivo)
(aggiunge firma in data 25 luglio 2006)
Anna
Maria Carloni (Ulivo)
(aggiunge firma in data 25 luglio 2006)
Valerio
Carrara (FI)
(aggiunge firma in data 25 luglio 2006)
Rosario
Giorgio Costa (FI)
(aggiunge firma in data 25 luglio 2006)
Stefano
Cusumano (Misto, Pop-Udeur) (aggiunge firma in data 25 luglio 2006)
Loredana
De Petris (IU-Verdi-Com) (aggiunge firma in data 25 luglio 2006)
Anna
Donati (IU-Verdi-Com) (aggiunge firma in data 25 luglio 2006)
Carlo
Fontana (Ulivo)
(aggiunge firma in data 25 luglio 2006)
Vittoria
Franco (Ulivo)
(aggiunge firma in data 25 luglio 2006)
Fabio
Giambrone (Misto, IdV)
(aggiunge firma in data 25 luglio 2006)
Salvatore
Ladu (Ulivo)
(aggiunge firma in data 25 luglio 2006)
Rita Levi-Montalcini (Misto)
(aggiunge firma in data 25 luglio 2006)
Stefano
Losurdo (AN)
(aggiunge firma in data 25 luglio 2006)
Antonio
Maccanico (Ulivo)
(aggiunge firma in data 25 luglio 2006)
Luigi
Malabarba (RC-SE)
(aggiunge firma in data 25 luglio 2006)
Roberto
Manzione (Ulivo)
(aggiunge firma in data 25 luglio 2006)
Vidmer
Mercatali (Ulivo)
(aggiunge firma in data 25 luglio 2006)
Claudio
Molinari (Aut)
(aggiunge firma in data 25 luglio 2006)
Antonino
Papania (Ulivo)
(aggiunge firma in data 25 luglio 2006)
Giorgio
Pasetto (Ulivo)
(aggiunge firma in data 25 luglio 2006)
Tiziano
Treu (Ulivo)
(aggiunge firma in data 25 luglio 2006)
Giovanni
Battaglia (Ulivo)
(aggiunge firma in data 26 luglio 2006)
Sergio De
Gregorio (Misto, IdV)
(aggiunge firma in data 28 luglio 2006)
Paolo
Brutti (Ulivo)
(aggiunge firma in data 9 novembre 2006)
SENATO DELLA REPUBBLICA
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XV LEGISLATURA ———–
N. 278
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa
della senatrice SOLIANI
COMUNICATO
ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2006
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Disposizioni per il riconoscimento delle
scuole di formazione musicale, la loro valorizzazione e l’integrazione con il
sistema scolastico
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Onorevoli Senatori. – La musica, con i suoi
valori universali, che superano le barriere geografiche, linguistiche, sociali
e del tempo, è un elemento importantissimo nella costruzione della società di
domani. Il linguaggio musicale, con il suo vasto patrimonio proveniente dalle
diverse aree geografiche e culturali, risulta forse il mezzo più adeguato a
creare armonia fra realtà lontane. La scoperta delle differenze e delle
peculiarità delle tradizioni musicali esercita una spinta determinante
all’integrazione culturale, al rispetto di etnie, tradizioni e culture diverse.
Lo studio delle realizzazioni artistiche
della cultura attuale e di culture lontane nel tempo e nello spazio consente un
confronto con la molteplicità e promuove il senso dell’identità e della
differenza, a livello individuale e collettivo. Inoltre, la musica e la sua
evoluzione linguistica hanno avuto, e continuano ad avere, nel loro divenire,
importanti rapporti anche formativi con le discipline letterarie, scientifiche
e storiche. L’educazione musicale richiede quindi, vista la sua peculiare
natura, una adeguata condizione metodologica di interdisciplinarietà, in quanto
si pone in costante rapporto con l’insieme dei campi del sapere. Nonostante
questa diffusa consapevolezza, tuttavia, lo studio musicale in Italia si è
sviluppato in condizioni di separatezza dagli altri filoni formativi, creando
in questo modo una distanza anche «fisica» e «logistica» dall’offerta formativa
scolastica; si è assistito allo sviluppo di una serie di luoghi frammentari,
posti al di fuori del quadro istituzionale e scolastico, in cui viene
organizzata l’esperienza musicale e progettato lo studio della musica.
L’assenza di qualsiasi tipo di normativa ha prodotto una miriade di esperienze
«scolastiche» basate su modelli di organizzazione diversi e anche molto
distanti tra loro nella concezione fondante. Il presente disegno di legge si
pone come obiettivo il riconoscimento e la valorizzazione di una organica
formazione musicale di base capillarmente diffusa sul territorio, che ha la
finalità di contribuire allo sviluppo e alla formazione della cultura e della
sensibilità musicale delle nuove generazioni e degli adulti, nell’ambito del
progetto complessivo di formazione della persona. Tenendo inoltre presente che
l’Europa ha un vasto patrimonio di civiltà, di arte e di cultura che vanta radici
antiche e all’interno del quale la musica è non solo parte integrante, ma uno
dei linguaggi fondamentali che contribuiscono alla formazione culturale, il
disegno di legge pone fra gli obiettivi la valorizzazione e la crescita della
cultura musicale dell’Europa e lo sviluppo e l’integrazione attraverso la
musica della società multiculturale.
Il disegno di legge in esame si propone altresì di favorire l’integrazione
delle scuole di formazione musicale nel sistema dell’istruzione scolastica,
attraverso apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche autonome.
Altrettanto qualificante è l’introduzione, nel testo legislativo, di specifici
requisiti per le scuole di formazione musicale, nonché di standard minimi di qualità ai quali le scuole di formazione musicale
si devono attenere al fine di garantire una adeguata, qualificata ed omogenea
offerta formativa.
Vista l’importanza della musica, quale attività non solo ricreativa ma anche
formativa, il disegno di legge si preoccupa di contribuire all’alfabetizzazione
musicale non solo delle nuove generazioni, ma altresì degli adulti che devono
essere messi in condizione di partecipare ad adeguati programmi di formazione
musicale organizzati nell’ambito di un apposito accordo quadro sancito fra il
Ministero dell’istruzione, le regioni, le province autonome, i comuni, le
comunità montane.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità)
1. La Repubblica, nell’ambito delle finalità di
indirizzo per la formazione della persona e delle peculiari esigenze di
promozione della alfabetizzazione musicale, riconosce la necessità di una
organica formazione musicale di base capillarmente diffusa sul territorio,
orientata a contribuire allo sviluppo della cultura e della sensibilità
musicale delle nuove generazioni e degli adulti.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono
perseguite avendo riguardo anche:
a) alla esperienza di altri Paesi dell’Unione
europea, con l’obiettivo di concorrere alla valorizzazione e alla crescita
della cultura musicale dell’Europa;
b) alle esigenze di sviluppo e integrazione della
società multiculturale.
Art. 2.
(Scuole
di formazione musicale)
1. Lo Stato e le regioni, ciascuno
nell’esercizio delle proprie competenze, riconoscono la funzione formativa
delle scuole di formazione musicale, che promuovono principalmente
l’apprendimento e la diffusione della cultura musicale, mediante una proposta
didattica aperta e pluralista, capace di rivolgersi ad una utenza eterogenea, e
attraverso la ricerca e l’attuazione di metodologie per l’insegnamento del
linguaggio musicale.
2. Lo Stato e le regioni favoriscono altresì
l’integrazione delle scuole di formazione musicale nel sistema dell’istruzione
pubblica attraverso apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche anche
per la realizzazione di specifici progetti formativi integrati.
3. Le scuole di formazione musicale non sono abilitate a rilasciare titoli di
studio aventi valore legale.
Art. 3.
(Linee
guida)
1. In particolare, le scuole di formazione
musicale:
a) dispongono di personale in numero adeguato e
qualificato a garantire obiettivi di efficienza ed efficacia;
b) dispongono di strutture adeguate a garantire un
costante aggiornamento delle metodologie didattiche;
c) garantiscono un percorso formativo
differenziato ed adeguato alle diverse attitudini degli allievi e alle
specificità delle singole materie;
d) documentano in modo costante e
organico l’intera attività didattica, favorendo la programmazione collegiale
dell’attività didattica e la sua verifica.
2. Al fine di garantire una adeguata,
qualificata e omogenea offerta formativa si individuano a livello nazionale i
requisiti minimi di qualità ai quali le scuole di formazione musicale si
attengono, in ordine agli aspetti didattici, organizzativi ed istituzionali,
nonché agli specifici crediti formativi.
3. Ai fini della definizione degli standard di qualità di cui al comma 2 è
istituita presso il Ministero dell’istruzione una apposita Commissione tecnica,
nominata con decreto del Ministro dell’istruzione e composta da: un dirigente
del Ministero dell’istruzione, un docente dei Conservatori di musica, un
pedagogista, tre rappresentanti scelti tra il personale delle scuole di musica,
dei quali uno scelto tra le scuole di musica del nord Italia, uno scelto tra le
scuole di musica del centro Italia, uno scelto tra le scuole di musica del
Mezzogiorno d’Italia e delle isole; un rappresentante dell’Associazione
nazionale comuni d’Italia (ANCI), un rappresentante dell’Unione delle province
d’Italia (UPI) e un rappresentante dell’Unione nazionale delle Comunità enti montani
(UNCEM) scelti fra personalità con provata esperienza nel campo dell’educazione
musicale.
4. La Commissione
tecnica di cui al comma 3, entro dodici mesi dal suo insediamento, fornisce la
descrizione degli standard minimi di
qualità e la definizione dei crediti formativi ai quali le scuole di formazione
musicale si attengono per ottenere il riconoscimento presso le Direzioni
scolastiche regionali, valutate le esperienze di progettazione autonoma e di
innovazione presenti sul territorio nazionale.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
concluso un apposito accordo quadro fra il Ministero dell’istruzione, le
regioni e le province autonome in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire, nell’ambito
delle scuole di formazione musicale, lo sviluppo di adeguati programmi di
formazione musicale destinati alla generalità della popolazione.
Art. 4.
(Convenzioni
fra le scuole di formazione musicale e le istituzioni scolastiche)
1. Le istituzioni scolastiche, dalla scuola
d’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado, nell’esercizio della loro
autonomia, nonché i Centri territoriali permanenti per l’educazione degli
adulti (CTP), possono stipulare con le scuole di formazione musicale
convenzioni al fine di concorrere allo sviluppo e alla formazione musicale
degli allievi.
2. Gli Uffici scolastici regionali redigono,
previa verifica degli standard minimi
qualitativi di cui all’articolo 3, comma 4, un elenco delle scuole di
formazione musicale con le quali possono essere stipulate le convenzioni di cui
al comma 1.
Art. 5.
(Copertura
finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione della
presente legge si provvede, nel limite di 2,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’istruzione.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al
bilancio.