D.L. 22/04/2021 n. 52: possibilità di effettuare spettacoli dal vivo aperti al pubblico

Mirandola 25 aprile 2021

Ripresa delle prove collettive in funzione della preparazione dei concerti dal vivo

Il D.L. 22/04/2021 n. 52, in vigore dal 26 aprile 2021, all’Art. 5 prevede la possibilità in zona gialla di effettuare spettacoli dal vivo aperti al pubblico alle seguenti condizioni:

  • lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento;
  • gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale;
  • la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala;
  • le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico, o che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto, quando non sia possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo;

Il D.L. non riporta riferimenti specifici alle attività musicali collettive amatoriali, associazionistiche e delle scuole di musica, ma autorizza la realizzazione di spettacoli aperti al pubblico; si ritiene quindi che nelle zone gialle rispettando le linee guida adottate ai sensi del D.L. 33 del 2020, si possano effettuare le prove collettive d’insieme finalizzate alla realizzazione di spettacoli dal vivo.
Qualora gli spazi della sala prove non fossero sufficienti a garantire il distanziamento previsto dalle norme in vigore, sarà opportuno effettuare prove per sezioni oppure usufruire di spazi esterni adeguatamente contingentati.

E’ importante ricordare che la responsabilità relativa all’organizzazione di tali attività sono in capo al legale rappresentante dell’associazione/scuola il quale, in caso di avvenuto comprovato contagio, dovrà dimostrare di avere adottato tutte le misure necessarie alla sua prevenzione.

Il Presidente
Roberto Pignatti

Tags
Articoli correlati